Una volta approvato il rendiconto di esercizio, è necessario procedere al ricalcolo delle capacità assunzionali per il personale a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 33 del DL n. 34/2019.
L’asseverazione dell’organo di revisione è funzionale ad assicurare in concreto la sostenibilità della maggiore spesa di personale
L’asseverazione dell’organo di revisione sul rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 33 del DL n. 34/2019 deve essere rilasciata in sede di esame del fabbisogno del personale nella sezione Organizzazione e capitale umano del PIAO.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 755/SR/DELC del registro di segreteria, sul
ricorso proposto, ex art. 11, co. 6, lett. e), del codice di giustizia
contabile, dalla Regione Lazio (C.F. n. 80143490581), con sede legale
in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, On.le Nicola Zingaretti,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Aristide Police (C.F.
n. PLCRTD68E10F839F) giusta delega in calce al ricorso, in virtù di
delibera della Giunta regionale della Regione Lazio del 26 ottobre 2021, n. 711, ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio, in Roma, al viale Liegi, n. 32, il quale dichiara di voler ricevere
tutte le comunicazioni relative al presente giudizio all’indirizzo di
p.e.c. aristidepolice@ordineavvocatiroma.org ed al numero di fax
0699291244
avverso
la decisione della Sezione regionale di controllo per il Lazio,
n. 109/2021/PARI del 18 ottobre 2021, nella parte in cui non è
disposta la parifica delle poste passive, per complessivi
€ 21.478.581,33, concernenti impegni di spesa per il trattamento del
personale oltre il limite del 100% del turn over, in assenza degli
equilibri prospettici di bilancio, ai sensi dell’art. 33, co. 1, del d.l.
n. 34/2019 e dei «fondi vincolati» di cui alla «Riga C», per impropria
destinazione di una parte del c.d. extragettito di cui all’art. 2, co. 6, del
d.l. n. 120/2013, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e
consequenziale.
VISTO il ricorso;
VISTI i decreti presidenziali di fissazione dell’odierna udienza,
di composizione del Collegio e di nomina del relatore del presente
giudizio;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nell’udienza pubblica del 2 febbraio 2022, svolta in
videoconferenza, con l’assistenza del segretario di udienza, sig.ra Rita
D’Innocenzo, il relatore, consigliere Vanessa PINTO, l’avv. Aristide
POLICE per la parte ricorrente ed il pubblico ministero, nella persona
2 del vice Procuratore generale dott.ssa Paola BRIGUORI;
RITENUTO in
FATTO
1. Con la decisione n. 109/2021/PARI, depositata in data
18 ottobre 2021, la Sezione regionale ha parificato il Rendiconto
generale della Regione Lazio per l’esercizio 2020, con i relativi
allegati, approvato con delibera di Giunta regionale n. 231 del
30 aprile 2021, nelle sue componenti del conto del bilancio e dello
stato patrimoniale, ad eccezione delle partite e dei prospetti del conto
del bilancio qui di seguito elencati:
«1. residui attivi del capitolo E225259 per € 15.000.000,00, per difetto di
esigibilità;
2. poste passive, per complessivi € 21.478.581,33, concernenti impegni di
spesa per il trattamento del personale oltre il limite del 100% del turn over,
in assenza degli equilibri prospettici di bilancio ai sensi dell’art. 33, co. 1, del
d.l. n. 34/2019, nei termini e per gli effetti di cui in parte motiva;
3. poste passive, correlate ad impegni sul cap. S11403, per € 580.390,61
relative al trattamento retributivo del personale di Lazio Ambiente S.p.a.
comandato presso la Regione, nei termini e per gli effetti indicati in
motivazione;
4. le componenti per vincoli e accantonamenti del quadro riassuntivo del
risultato di amministrazione, per gli importi qui di seguito indicati:
4.1. il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella parte in cui non contabilizza
un accantonamento tale da raggiungere almeno € 165.000.000,00
complessivi, con conseguente irregolarità dei correlati prospetti dimostrativi;
3 4.2. “altri accantonamenti” per passività potenziali, nella parte in cui non
contabilizza un accantonamento tale da raggiungere almeno
€ 177.000.000,00 complessivi;
4.3. “fondi vincolati” di cui alla “Riga C”, nella parte in cui non contabilizza
in aumento almeno € 236.825.621,41 per impropria destinazione di una
parte del cd. extragettito di cui all’art. 2, co. 6, del d.l. n. 120/2013»;
1.2. Per effetto di tali eccezioni, la Sezione non ha parificato «il saldo
finale di equilibrio di cui alla lettera E del quadro riassuntivo del risultato di
amministrazione [--] per gli effetti e per gli importi di cui ai precedenti punti
(1) e (4) della presente decisione” ed ha richiesto all’Ente di adattare lo
schema di rendiconto 2020, “prima della presentazione dello stesso al
Consiglio regionale, in modo da rettificare i saldi esposti nel prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione e, in particolare, il saldo
riassuntivo di equilibrio di cui alla lettera E, con ogni conseguenza di legge,
anche ai sensi dell’art. 42, del d.lgs. n. 118/2011, derivante dalla rettifica del
risultato di amministrazione» (par. 5, decisione).
2. L’odierno giudizio è stato promosso dalla Regione Lazio, con
ricorso depositato in data 17 novembre 2021, per l’annullamento e la
riforma della predetta decisione, limitatamente alla parte in cui
esclude dalla parifica le poste passive ed i fondi vincolati di cui,
rispettivamente, ai punti 2 e 4.3. del dispositivo, nonché di ogni altro
atto presupposto, connesso e consequenziale.
Al fine di meglio inquadrare le questioni oggetto dell’odierno
giudizio, si ritiene opportuno riportare – per le linee essenziali- il
percorso argomentativo seguito dalla Sezione regionale con
4 riferimento ad entrambi i decisa oggi impugnati.
2.1. Con il punto n. 2 del dispositivo, la Sezione regionale non ha
parificato gli impegni di spesa di personale, per complessivi
€ 21.478.581,33, per violazione della regola del turn over al 100%, in
mancanza degli equilibri prospettici di cui all’art. 33, co. 1, del d.l.
n. 34/2019.
Tale articolato normativo consente alle Regioni di ampliare - a
determinate condizioni - la propria capacità di spesa per assunzioni
di personale a tempo indeterminato sulla base del criterio (più
espansivo) della sostenibilità finanziaria. Tra queste condizioni
rientra «il rispetto dell’equilibrio pluriennale asseverato dall’Organo di
revisione».
La Sezione regionale, nel caso di specie, ha ritenuto mancante tale
presupposto, sulla base delle seguenti circostanze e considerazioni:
- la mancanza dell’atto di asseverazione dell’Organo di revisione e la
trasmissione, in sua vece, del parere positivo, del medesimo Organo
di revisione, sugli equilibri di bilancio 2020-2022 e 2021-2023 allegati
ai rispettivi bilanci di previsione nei termini e per i fini di cui al d.lgs.
n. 118 del 2011;
- la circostanza che, considerata la specificità di bilancio dell’Ente, tali
prospetti dimostrativi non fossero idonei «a rappresentare nella sua
interezza il complesso fenomeno degli equilibri di bilancio che ha il suo
principale corollario applicativo nelle coperture finanziarie»;
- che il «bilancio regionale si trova in una fase di ripiano di due disavanzi:
quello sanitario, emerso nel 2007, e quello c.d. di parte corrente, emerso in
5 epoca successiva, per il quale è previsto un piano di rientro di durata
ventennale, ai sensi del d.l. n. 78/2015»;
- che «a differenza delle altre Regioni, il Lazio è connotato dalla sussistenza
di un debito da finanziamento di eccezionale consistenza, pari a quasi
23 miliardi di euro al 31 dicembre 2020, la metà del quale derivante dalle
anticipazioni di liquidità, il cui rimborso della quota capitale, pure di
rilevante entità, è attualmente sospeso ma riprenderà a decorrere dal 2023,
sempre che non sopravvengano novità normative».
- che l’orizzonte temporale da considerare ai fini dell’equilibrio
prospettico non è triennale, ma quinquennale, e ciò in coerenza con il
contesto della normativa in cui si colloca (art. 33, co. 1 e decreto
attuativo) che considera per il rientro nella “soglia” un orizzonte
temporale quinquennale (2020–2024) prevedendo inoltre
adempimenti, in termini di eventuale turn over rafforzato al 30%, per
il successivo quinquennio 2025–2030;
Alla luce di tali valutazioni, ha ritenuto che - ai fini della sussistenza
o meno dell’equilibrio pluriennale del bilancio - dovesse verificarsi
l’effettiva copertura finanziaria della spesa per rimborso della parte
capitale di finanziamenti in essere con il MEF, che riprenderà a
decorrere dal 2023 per l’importo di circa 352 milioni ed a rate crescenti
sino al 2045.
All’esito dei riscontri forniti dalla Regione, la Sezione regionale - alla
luce dell’analisi condotta “tenuto conto del livello eccezionalmente elevato
del debito finanziario regionale, pari a circa 22,7 miliardi di euro al 31
dicembre 2020, di un sottodimensionamento del FCDE e di persistenti
6 criticità della riscossione dei residui extratributari, a seguito di articolato
contraddittorio con l’Amministrazione regionale” - è giunta alla
conclusione “della assenza di una adeguata copertura finanziaria di tale
spesa pluriennale, e quindi del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio,
con conseguente impossibilità di incrementare la spesa del personale per
assunzioni a tempo indeterminato, rispetto a quella registrata nell’ultimo
rendiconto approvato (2019)” (par. 2 della decisione).
Ha rilevato, quindi, doversi applicare – nel 2020 e sino a sua diversa
valutazione – il diverso parametro di calcolo di cui all’art. 3,
co. 5sexies, del d.l. n. 90 del 2014.
Per l’effetto non ha parificato gli impegni di spesa per violazione della
suddetta regola del turn over, per l’importo corrispondente
all’incremento di spesa di personale a tempo indeterminato
impegnata nel 2020, rispetto al 2019, senza altra conseguenza né in
termini restitutori, né di effetti sui saldi del prospetto dimostrativo
del risultato di amministrazione 2020.
2.2. Avverso tale decisum, l’odierno ricorrente ha eccepito l’erronea
applicazione dell’art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019 e dell’art. 1, co. 5, del
d.l. n. 174/2012 per avere la Sezione regionale del Lazio ritenuto
insussistente l’equilibrio prospettico di bilancio.
In proposito viene lamentata l’irragionevolezza e la contraddittorietà
della motivazione, nella parte in cui non tiene conto del percorso di
risanamento intrapreso dalla Regione e delle coperture già reperite
per finanziarie i piani di rientro, per aver evidenziato ipotetiche
incertezze riguardanti eventuali modifiche normative e non aver
7 valorizzato il complessivo contesto di sviluppo economico e
finanziario.
Viene rilevata anche la violazione del principio dell'autonomia
organizzativa e finanziaria della Regione per effetto dell’applicazione
di un criterio di ragionevole certezza delle entrate fiscali irragionevole
e sproporzionato.
L’odierno ricorrente ritiene – in particolare- che l’analisi della Sezione,
pur muovendo da premesse corrette, ossia che il giudizio di parifica
implichi un controllo atto a presidiare un equilibrio effettivo del
bilancio, giunga a conclusioni che non coglierebbero nel segno.
Al riguardo, viene affermato che l’orizzonte temporale per la verifica
degli equilibri pluriennale è quello triennale, e non quello
quinquennale come invece prospettato dalla Sezione, e ciò avendo
riguardo alla coerenza di tale durata con quella dei piani dei
fabbisogni di personale e del bilancio di previsione.
Secondo l’Ente, quindi, la Sezione confonderebbe l’equilibrio
pluriennale richiesto ai fini dell’incremento della spesa con il concetto
di sostenibilità finanziaria.
Secondo questa prospettazione, gli equilibri di bilancio degli enti
territoriali, come la Regione, sono quelli calcolati esclusivamente
secondo le disposizioni di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, il cui
schema è rappresentato dal prospetto degli equilibri di bilancio di cui
all’allegato 9, con un orizzonte temporale triennale.
Altra cosa sarebbe la sostenibilità del bilancio che tiene conto di una
visione prospettica della situazione economico-finanziaria regionale
8 e che secondo la Regione non sarebbe suscettibile di essere trasfusa
sic et simpliciter nell’ambito della verifica degli equilibri pluriennale di
bilancio.
Secondo l’Ente, quindi, la Sezione aderirebbe ad un criterio
“eccessivamente restrittivo” di “ragionevole certezza della
sussistenza” dell’equilibrio di bilancio.
In quest’ottica, la circostanza che il bilancio si trova in una fase di
ripristino dell’equilibrio di bilancio perduto, non potrebbe
considerarsi sintomatica di un’irrimediabile debolezza finanziaria
regionale, assumendo invece rilievo decisivo il puntuale rispetto delle
scadenze dei piani di rientro, l’assenza di ulteriori disavanzi e
l’accelerazione impressa ai rimborsi.
Inoltre, il gettito più elevato, derivante dal venire meno delle
esenzioni dall’addizionale IRPEF ed IRAP, non presenterebbe
maggiori incertezze rispetto alle ordinarie entrate di natura fiscale, il
tutto avendo riguardo alla circostanza che il contesto regionale
beneficia della generale ripresa e crescita prevista per tutta l’economia
nazionale.
2.3. Con il punto 4.3. del dispositivo, la Sezione regionale non ha
parificato la voce fondi vincolati” di cui alla “Riga C”, nella parte in
cui non contabilizza un aumento di almeno € 236.825.621,41 per
impropria destinazione di una parte del c.d. extragettito di cui all’art.
2, co. 6, del d.l. n. 120/2013.
È giunta a tale decisum all’esito dei riscontri effettuati sull’utilizzo
delle risorse svincolate dalla destinazione sanitaria ai sensi del co. 6,
9 dell’art. 2 del d.l. n. 120/2013.
In particolare, secondo le verifiche effettuate, per effetto della
manovra fiscale 2020, su un ammontare complessivo di
€ 640.762.000,00 di risorse svincolate, in quanto eccedenti quelle
necessarie a coprire il suddetto disavanzo (c.d. extragettito), l’importo
di € 236.825.621,41 sarebbe stato utilizzato per il pagamento dei mutui
sanità non riferibili ai d.l. n. 35/2013 e d.l. n. 66/2014.
Al riguardo, in sede istruttoria, la Regione ha formulato specifiche
controdeduzioni, osservando, in particolare, «che i mutui del settore
sanitario sono stati contratti per far fronte ad attività intrinsecamente
connesse e funzionali all’erogazione di prestazioni sanitarie, pertanto, a
parere della scrivente Amministrazione, l’impiego della manovra fiscale
regionale per il pagamento degli oneri finanziari dei mutui della sanità,
appare in linea con gli utilizzi consentiti dal sopra citato d.l. n. 120/2013 e
s.m.i.. A dimostrazione che il finanziamento degli oneri connessi ai mutui
della sanità è sempre stato ricondotto alla gestione sanitaria, basti
considerare che lo stesso è inserito, a fini conoscitivi, nel perimetro sanitario,
in base a quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (omissis)
Ad ogni buon conto, anche volendo ricondurre il pagamento degli oneri legati
ai mutui della sanità al di fuori del perimetro sanitario, va comunque rilevato
che le disposizioni previste dall’art. 2, co. 6, del d.l. n. 120/2013 e s.m.i.
consentono che l’extragettito, una volta esaurita la destinazione a finalità
sanitaria, sia comunque utilizzabile per il finanziamento dei servizi pubblici
essenziali.
Con riferimento, infine, alla possibilità di finanziare gli oneri connessi alle
10 anticipazioni di liquidità con le risorse derivanti dalla manovra fiscale
regionale, si rappresenta che tali oneri sono interamente finanziati ai sensi
dell’art. 2 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, mediante l’applicazione
delle misure previste dall’articolo 6, co. 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 68/2011.
Pertanto, non si è reso necessario utilizzare a tal fine le risorse
dell’extragettito».
La Sezione, non ritenendo convincenti le prospettazioni fornite
dall’Amministrazione, ha rilevato l’utilizzo di tale quota
dell’extragettito come non conforme ai vincoli di destinazione
codificati dalla norma in questione e, per l’effetto, ha dichiarato la non
parificazione delle suddette risorse richiedendo alla Regione di
«apporre un vincolo al risultato di amministrazione del rendiconto 2020, in
misura almeno pari a € 236.825.621,41».
2.4. La Regione ha impugnato tale diniego di parifica per erronea
applicazione dell’art. 2, co. 6, del d.l. n. 120 del 2013 e, in particolare,
per avere ritenuto non riconducibile all’ambito delle finalità assentite
dalla norma la riduzione del servizio del debito relativo ai mutui
contratti per la spesa sanitaria; per erronea applicazione dell’art. 1, co.
5, del d.l. n. 174/2012 non sussistendo i presupposti per negare la
parifica in presenza di decisioni amministrative che non determinano
un incremento della spesa; per violazione del principio di
proporzionalità in quanto il diniego di parifica si traduce in un
irragionevole aggravio del prelievo fiscale a carico della collettività.
3. L’odierno ricorrente ha concluso, quindi, chiedendo al Collegio di
«accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti
11 impugnati nella parte in cui si nega la parifica delle poste passive, per
complessivi € 21.478.581,33, concernenti impegni di spesa per il trattamento
del personale oltre il limite del 100% del turn over, in assenza degli equilibri
prospettici di bilancio, ai sensi dell’art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019 e dei
fondi vincolati di cui alla Riga C per impropria destinazione di una parte del
c.d. extragettito di cui all’art. 2, co. 6, del d.l. n. 120/2013; con ogni
conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio».
4. Con memoria depositata in data 21 gennaio 2022, la Regione Lazio,
nell’insistere sulle doglianze contenute nel ricorso, ha precisato di
essersi adeguata ai rilievi di cui ai punti sub 1, 3, 4.1 e 4.2 del
dispositivo della decisione.
Inoltre, con riferimento al diniego di parifica di cui al punto n. 4.3, ha
dichiarato di aver introdotto la modifica normativa “annunciata” in
sede istruttoria, al fine di adeguarsi ai rilievi della Sezione regionale.
Il recepimento dei suddetti rilievi è stato effettuato «a partire dal primo
documento contabile successivo al bilancio 2020, ossia quella dell’esercizio
corrente, di modo che le misure correttive, già adottate nel corso dell’esercizio
2021, spieghino immediato effetto sul ciclo continuo del bilancio».
Nell’ambito della memoria viene, inoltre, dato atto delle valutazioni
positive espresse dalle Agenzie di rating Moody’s (comunicato del 19
novembre 2021) e Fitch (comunicato del 30 novembre 2021) «in
relazione ai (sin troppo severi) giudizi espressi dalla Sezione rispetto
all’ipotizzato miglioramento del quadro economico regionale previsto per i
prossimi anni, con le intuibili ricadute positive sulle entrate regionali».
5. Con memoria depositata in data 21 gennaio 2021, la Procura
12 generale presso la Corte dei conti ha chiesto il rigetto del ricorso,
ritenendo infondate le doglianze dell’odierno ricorrente.
In particolare, con riferimento al diniego di parifica di cui al punto 2
del dispositivo, l’Organo requirente aderisce alle valutazioni
effettuate dalla Sezione regionale in ordine all’insussistenza degli
equilibri prospettici di bilancio, ai sensi dell'art. 33, co. 1, del d.l.
n. 34/2019.
Ritiene, al riguardo, che le argomentazioni della Regione – per
provare il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio – invece di
affrontare l’incidenza della gravissima esposizione debitoria in cui
versa la Regione sulle possibili future assunzioni, si siano soffermate
su dati che, a suo parere, non assumono particolare rilievo se non
quello di avvalorare lo sforzo di risanare le finanze regionali.
In particolare, la Procura non ritiene che i mezzi di copertura indicati
per le suddette ulteriori spese, soddisfino il requisito della sufficiente
certezza.
Secondo l’Organo requirente, infatti, a fronte della notevole
esposizione debitoria, le intenzioni di abolire dal 2023 le agevolazioni
fiscali concesse nel 2017 a talune categorie di contribuenti per
acquisire maggiori entrate non «possono costituire un pilastro solido a cui
fare riferimento per gli equilibri di bilancio».
5.1. Anche con riguardo al punto 4.3. del dispositivo, la Procura
contabile condivide il decisum di non parifica della Sezione regionale,
osservando che l’importo di € 236.825.621,41 è stato impiegato per il
pagamento dei mutui sanità non riferibili ad anticipazioni di liquidità,
13 con chiara violazione del precetto normativo, ritenuto espresso in
termini inequivocabili nell’imporre un vincolo di destinazione
all'extragettito per spese extra sanitarie.
In proposito, ritiene infondate le doglianze della Regione,
evidenziando che la conseguenza della mancata parifica non è affatto
l’incremento di imposta dal 2022 (evenienza che ritiene, comunque,
non ipotizzabile in quanto le imposte presentano aliquote massime),
ma solo una diversa e corretta operazione contabile che prevede una
diversa ricollocazione in bilancio dell’extragettito, tenendo conto che
la copertura di quei finanziamenti diversi dalle anticipazioni di cui al
d.l. n. 35/2013 è già prevista e contabilizzata in quanto si tratta di
mutui pregressi.
6. All’udienza del 2 febbraio 2022, conclusa la relazione del magistrato
relatore, le parti sono intervenute illustrando le rispettive posizioni, a
tale fine richiamandosi, per ogni approfondimento, ai rispettivi atti di
causa e formulando le conclusioni ivi esposte.
7. Conclusa la discussione, il ricorso è stato posto in decisione ed è
stato risolto, all’esito della camera di consiglio, nei termini del
dispositivo letto a conclusione dell’udienza pubblica.
DIRITTO
1. Queste Sezioni riunite in speciale composizione sono chiamate a
giudicare in ordine al ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 11,
co. 6, lett. e) e dell’art. 123 del d.lgs. n. 174/2016 (codice di giustizia
contabile), avverso la decisione n. 109/2021/PARI pronunciata dalla
competente Sezione regionale nell’ambito del giudizio di parifica del
14 rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio 2020.
1.1. Il giudizio di parifica regionale – pur costruito sull’architrave del
giudizio di parifica del rendiconto dello Stato (artt. 39-41 del testo
unico di cui al regio decreto n. 1214/1934) - ha un’autonoma
connotazione, finalisticamente volta a «rafforzare il coordinamento della
finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di
garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea» (art. 1, co. 1 e co. 5, del d.l. n. 174/2012).
Tale obiettivo è perseguito mediante l’intestazione in capo alla Corte
dei conti di «(..) strumenti efficaci di sindacato sul rispetto del vincolo
gravante sul complesso dei conti pubblici, dalla cui sommatoria dipendono i
risultati suscettibili di comparazione per verificare il conseguimento degli
obiettivi programmati» (cfr. Corte cost. sentenza n. 40/2014).
Per espressa previsione di legge, il giudizio all’esame costituisce,
quindi, attuazione dei principi della Costituzione finanziaria
codificati negli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione.
Tale attività di riscontro consiste nel raffrontare «i fatti e gli atti dei quali
deve giudicare alle leggi che li concernono (sentenza n. 226 del 1976) […],
risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle
norme del diritto oggettivo» (Corte cost., ex pluribus, sentenze n. 89 del
2017, n. 247, n. 235 e n. 215 del 2021).
L’oggetto del giudizio di parificazione è la legalità del rendiconto
generale dell’esercizio e, quindi, del correlato risultato di
amministrazione che ne rappresenta, in sintesi, l’epilogo.
Ha una funzione “accertativa”, di riscontro della conformità – in
15 termini di regolarità–legittimità – dei “fatti” contabili rappresentati
nel rendiconto rispetto ai parametri costituzionali ed alle norme
dell’ordinamento giuridico-contabile vigenti nell’esercizio analizzato.
L’esito di tale attività di riscontro è contenuto nell’ambito di una
“decisione”, equiparabile negli effetti e, quindi, nella forma e nella
sostanza, ad una sentenza, in quanto accerta e dichiara con una
pronuncia di tipo dicotomico - esclusivamente sulla base di parametri
normativi - la legittimità o meno del rendiconto e dei correlati effetti
sul risultato di amministrazione e, quindi, la sua parificazione o non
parificazione.
L’accertamento effettuato “fa stato” nei confronti delle parti, una
volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti a
queste Sezioni riunite in speciale composizione (cfr., ex pluribus, Corte
cost. sentenza n. 18 del 2019)
In tal senso è la giurisprudenza costituzionale la quale ha
ripetutamente affermato che «compito della Corte dei conti, in sede di
parificazione del rendiconto generale delle autonomie territoriali, è accertare
il risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di
pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli
enti»(ex plurimis, sentenze n. 138/2019, e n. 244/1995) e che «la
[parifica della] Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla
funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa,
risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle
norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non
sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei
16 conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto
unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè
preordinato a tutela del diritto oggettivo» (cfr., ex plurimis, Corte cost.
sentenze n. 181/2015 e n. 89/2017).
1.2. Alla decisione viene allegata una Relazione, con diversa natura e
scopo.
Tale atto, infatti, assolve ad una funzione di referto, volta ad
informare l’assemblea legislativa e la collettività amministrata in
merito alla “sana gestione finanziaria” dell’esercizio, avendo
riguardo, in particolare, al “grado di conseguimento” degli obiettivi
programmati.
I due atti, seppure ontologicamente distinti, solo collegati dal comune
fine di rendere un’informazione completa in merito allo “stato” di
legalità del ciclo di bilancio ad una certa data (decisione) ed
all’”andamento” della gestione dell’esercizio (relazione).
Tale nesso di collegamento, lascia impregiudicata la loro diversa
essenza e funzione.
In quest’ottica, la decisione deve esporre ed argomentare “in via
autosufficiente”, sia pure sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto
alla base dei riscontri effettuati, potendo rinviare alla Relazione solo
per “ulteriori” elementi di dettaglio, non incidenti sul nucleo degli
accertamenti effettuati e sul relativo percorso argomentativo seguito.
Il giudizio di gravame davanti a queste Sezioni riunite ha per oggetto
la “decisione “assunta dalla competente Sezione regionale.
Si tratta di un giudizio eventuale, instaurato su istanza di parte, in
17 presenza di un doppio presupposto, soggettivo ed oggettivo.
Il primo, in quanto il giudizio deve essere “attivato” da un soggetto
che lamenta l’intervenuta lesione di un interesse protetto dalla legge,
per il quale è legittimato ad agire.
Il secondo è dato dalla pronuncia di accertamento emessa da una
Sezione regionale di controllo, non potendo essere attivato un
giudizio su un accertamento non effettuato dalla Sezione regionale
(SS.RR. sent. n. 32/2020/EL).
1.3. Anche l’ambito cognitivo è sottoposto ad un doppio perimetro.
Il primo è costituito dall’oggetto concreto della decisione della
Sezione regionale di controllo.
Il secondo è dato dalle doglianze oggetto del ricorso che, a loro volta,
delimitano le questioni oggetto di “verifica e validazione” da parte di
questo Giudice (SS.RR., ex pluribus, sent. n. 32/2020/EL,
n. 5/2021/EL e n. 9/2021/EL).
Il fine del giudizio di “gravame” è la «tutela dell’interesse generale
oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente
territoriale» (ex pluribus, Corte cost., sentenze n. 89 del 2017, n. 196 del
2018, n. 189 del 2020), da conseguire mediante verifica della
correttezza dei riscontri, e delle correlate valutazioni, operati dalla
competente Sezione regionale a valere sul rendiconto e sul relativo
risultato di amministrazione.
In questi termini, il decisum della Sezione regionale costituisce il
presupposto ed il perimetro di rilevanza dell’interesse all’azione.
L’interesse ad agire presuppone, infatti, una lesione concreta ed
18 attuale del diritto sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del
provvedimento, richiesto al giudice, al fine di tutelare e di soddisfare
il medesimo.
In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione deve essere
dichiarata inammissibile.
2. Nell’ambito dell’odierno giudizio, queste Sezioni riunite sono
chiamate a verificare la conformità, rispetto ai parametri della
Costituzione finanziaria e dell’ordinamento giuridico-contabile, dei
punti n. 2 e n. 4.3 del dispositivo della decisione impugnata, al fine di
pronunciarne la conferma o l’annullamento.
Prima di entrare nel merito delle doglianze del ricorso, occorre
verificare, d’ufficio, l’interesse dell’odierno istante all’annullamento
del decisum di cui al punto n. 2 del dispositivo.
Infatti, come anticipato nella parte in fatto, la Sezione regionale ha
ritenuto che il diniego di parifica all’esame non avesse altre
conseguenze, né in termini di recupero del tandundem né in termini di
incisione sul risultato di amministrazione.
Alla luce di tale prospettazione, quindi, l’unica conseguenza “in
danno” dell’Ente sarebbe quella di aver precluso l’incremento di
spesa di personale secondo i criteri più espansivi di calcolo di cui
all’art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019 e del connesso decreto attuativo, e
ciò sino a diversa valutazione della Sezione.
In questi termini il pregiudizio sarebbe di natura “astratta” e “non
attuale”, rispetto alla corretta validazione del risultato di
amministrazione del rendiconto 2020, con conseguente insussistenza,
19 in parte qua, dell’interesse al ricorso.
In tale caso, infatti, il diritto sostanziale fatto valere si sostanzierebbe
nella richiesta di un accertamento “ora per allora” circa la corretta
applicazione del parametro sul calcolo della spesa di personale, del
tutto svincolato dalla validazione del risultato di amministrazione
oggetto del presente giudizio di riesame.
2.1. Nella decisione (par. 5) viene affermato che “le esclusioni dalla
parifica indicate ai punti n. 2 e 3 della presente decisione, relative, entrambe,
a impegni di spesa per il personale, non producono effetti sul saldo di parte
accantonata (lettera B del prospetto dimostrativo) né, quindi, su quello di
lettera E, per le ragioni innanzi esposte. Le uniche poste contabili per le quali
la mancata parifica produce effetti sui saldi del prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione e, in ultima analisi, sul saldo riassuntivo di
lettera E, sono quelle indicate ai punti n. 1 e 4 della presente delibera
(corrispondenti ai medesimi punti 1 e 4 del seguente dispositivo).”
Avendo riguardo al punto 2 del dispositivo, la sua neutralità agli
effetti dei saldi è solo “asserita”.
Il Collegio ritiene che il diniego di parifica all’esame abbia inciso sul
risultato di amministrazione del rendiconto 2020 e, quindi, sulla sua
corretta determinazione, nei termini di seguito esposti.
Al riguardo, si osserva (rectius si ribadisce) che oggetto precipuo della
“decisione” è l’accertamento del saldo, con la conseguenza che gli
effetti (e, quindi, anche l’eventuale assenza di effetti) delle illegittimità
riscontrate a valere su detto “saldo”, devono essere riscontrati ed
argomentati, seppure succintamente, in tale sede e non rinviati alla
20 Relazione, come nel caso all’esame.
In tale sede, nell’ambito del capitolo 11 (paragrafi 8.1. e 8.2), viene
riferito che, con nota del 16 settembre 2021, la Regione ha trasmesso
la determinazione n. G10838 del 15 settembre 2021, recante
“disimpegno dell’importo complessivo di € 25.023.919,64 relativo a
differenti capitoli di bilancio afferenti alla missione 01, programma 10 ed alla
missione 11 programma 01”.
In proposito, la Sezione ha osservato che tale provvedimento di
“disimpegno”, non avendo efficacia retroattiva, non era idoneo a
incidere sulla valutazione del rispetto, in termini di impegni di spesa,
del limite del 100% del turn over.
Tuttavia, il provvedimento avrebbe dimostrato l’assenza del c.d.
tiraggio della spesa impegnata.
Per l’effetto, la Sezione ha ritenuto che la violazione del limite del
100% del turn over, di fatto, non avesse assunto alcun rilievo pratico,
sotto il profilo della esigenza di recuperare spesa eccedentaria perché
non erano stati effettuati pagamenti oltre il limite previsto.
Per tale ragione, ha accertato unicamente «la violazione del limite del
100% del turn over, in termini di impegni di spesa, senza altra conseguenza
sui saldi del prospetto dimostrativo del r.d.a. 2020”
» (enfasi aggiunta).
In realtà, dall’esame della determina dirigenziale, risulta che la
cancellazione dei suddetti residui passivi è avvenuta dopo
un’autonoma attività istruttoria effettuata dalla Regione, dalla quale
è emerso che non persisteva “più l’obbligazione sottostante, atta a
determinare il mantenimento dei relativi impegni contabili”.
21 Quindi tale cancellazione non costituisce il recepimento del rilievo
della Sezione regionale sull’impossibilità di accedere al criterio
incrementale di cui all’art. 33, comma 1, del d.l. 34 del 2019, per
mancanza del presupposto dell’equilibrio pluriennale ivi codificato.
Tali residui ineriscono tutti ad oneri per spesa di personale a tempo
indeterminato, impegnati nel corso dell’esercizio 2020 e mantenuti a
residuo nella proposta di rendiconto 2020 (si tratta, in particolare, di
voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, spese
per straordinario, contributi obbligatori, buoni pasto, indennità ed
altri compensi, arretrati per anni precedenti).
Da quanto risulta in atti, tale operazione di “stralcio” non è
intervenuta a valere sulla proposta di rendiconto 2020, ma sugli
esercizi successivi.
Per l’effetto, il rendiconto 2020 – alla data del giudizio di parificazione
– registrava ancora gli impegni di spesa ritenuti “eccedentari” rispetto
alla regola del turn over al 100%.
Poiché, come sopra detto, oggetto del giudizio di parificazione è la
validazione del risultato di amministrazione dello specifico
rendiconto (rectius della proposta di rendiconto) sottoposto a
parificazione, la circostanza che le illegittimità riscontrate sul saldo
vengano eliminate a valere sugli esercizi successivi non incide, nel
senso di farle ritenere superate, sull’esito del giudizio di parificazione
di quel determinato rendiconto.
Nel caso all’esame, la circostanza che tale provvedimento ha
“inibito”, per il futuro, i pagamenti e, quindi, non ha inciso sulla cassa
22 e, quindi, sul recupero del tandundem, lascia impregiudicati gli effetti
sull’aggregato dei residui passivi che risultano ancora conservati nel
rendiconto 2020.
Infatti, il saldo della parte disponibile del risultato di
amministrazione (lett. E del prospetto dimostrativo) è pari alla
somma algebrica “anche” della sua parte libera (lett. A del prospetto
dimostrativo), composta, come noto,
“anche” dai residui passivi.
Per l’effetto, qualora il diniego di parifica di cui al punto 2 del
dispositivo dovesse essere confermato, i relativi effetti
ridonderebbero inevitabilmente sulla “corretta” determinazione del
risultato di amministrazione, e ciò nella misura in cui la sua parte
libera registra residui passivi privi di copertura normativa, con
conseguente incisione anche della sua parte disponibile e relativo
obbligo di sua rideterminazione.
Alla luce di quanto sopra, quindi, si ritiene che l’odierno ricorrente
abbia un interesse attuale e concreto all’azione di annullamento
avverso il dispositivo in esame, nei termini sopra indicati.
3. Passando al merito della questione, la doglianza non è fondata, per
i seguenti motivi.
3.1. Va innanzitutto, precisato il thema decidendum.
Con il diniego di parifica di cui al n. 2 del dispositivo, la Sezione ha
riscontrato «poste passive, per complessivi € 21.478.581,33, concernenti
impegni di spesa per il trattamento del personale oltre il limite del 100% del
turn over, in assenza degli equilibri prospettici di bilancio ai sensi
dell’art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019».
23 Rispetto a tale decisum, l’odierno ricorrente si duole per l’erronea
applicazione dell’art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019 e, in particolare, per
avere ritenuto insussistente, nel caso di specie, il rispetto
dell’equilibrio pluriennale ivi prescritto, quale presupposto per
incrementare la spesa nei termini sopra indicati.
Ed è, quindi, rispetto a tale specifica questione che queste Sezioni
riunite sono chiamate a pronunciarsi.
A tale fine risulta necessario inquadrare, in termini di ratio e di
presupposti, il vincolo di spesa codificato dall’art. 33, co. 1, del d.l.
n. 34/2019 e dal connesso decreto attuativo del 3 settembre 2019.
Il disposto normativo all’esame innesta – nel sistema dei vincoli
finanziari sulla spesa di personale – un nuovo parametro-limite per la
spesa per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Tale criterio non è più basato sul “budget assunzionale”, codificato ai
sensi dell’art. 3, co. 5 e ss. del d.l. n. 90/2014 (regola del turn over), ma
sul principio di “sostenibilità finanziaria” del complessivo aggregato
della spesa di personale a tempo indeterminato, mediante
individuazione di un limite complessivo di spesa.
L’accesso al nuovo criterio di calcolo consente anche di derogare al
vincolo di cui al co. 557-quater dell’art. 1 della l. n. 296/2006, con
riferimento alle spese per nuove assunzioni di personale (art. 6 d.m. 3
settembre 2019).
La ratio della norma è quella di consentire maggiore flessibilità
assunzionale, assicurando al contempo la «sostenibilità finanziaria dei
connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza
24 pubblica» (Relazione tecnica ed illustrativa al disegno di legge).
Il nuovo criterio di calcolo si pone in attuazione del principio di
coordinamento della finanza pubblica (Cost. art. 117, co. 3,) ed ha lo
scopo di salvaguardare l’equilibrio di bilancio “sostanziale” del
singolo ente e del complessivo aggregato pubblico.
Alla luce della vigente Costituzione finanziaria, infatti, la tutela del
bilancio pubblico ha assunto una dimensione sovranazionale. In
questi termini l’art. 97, co. 1, della Costituzione sancisce l’obbligo di
equilibrio “tendenziale” del bilancio dell’Ente “in proprio” e quale
parte del consolidato pubblico. Così come il co. 1 dell’art. 119 della
Costituzione riconosce autonomia di entrate e di spese agli enti
territoriali, a condizione che tale autonomia venga esercitata nel
rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorra ad assicurare
l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea.
In quest’ottica, i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai
fini del conseguimento del suddetto equilibrio “complessivo” e
pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore
nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l’efficacia.
Per l’effetto, l’ampliamento della capacità di spesa di personale
dell’Ente consentito dall’art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019 e dal
connesso decreto attuativo, è condizionato alla sussistenza di due
presupposti indefettibili.
Il primo, di natura statica, è dato dal rispetto di un valore “soglia” nel
rapporto tra il complessivo aggregato della spesa di personale
25 contabilizzato nell’ultimo rendiconto approvato e le entrate libere”
correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del FCDE valorizzato in
sede di bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.
Il secondo, di natura dinamica, è rappresentato dalla coerenza con la
programmazione triennale dei fabbisogni e dalla sussistenza
dell’equilibrio pluriennale di bilancio “asseverato dall’Organo di
revisione”.
Solo nel caso in cui le suddette condizioni risultino verificate, l’Ente
potrà incrementare la propria spesa di personale, secondo il
parametro di cui all’art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019 e del connesso
decreto attuativo.
In caso contrario, per il calcolo delle nuove assunzioni a tempo
indeterminato, al fine di evitare “vuoti di vincolo”, verranno in rilievo
il (persistente) vincolo sul “budget assunzionale” di cui all’art. 3, co. 5
e ss. del d.l. n. 90/2014 ed il (persistente) limite sulla “spesa
complessiva” di cui al co. 557-quater, dell’art. 1 della l. n. 296/2006.
In questo contesto, l’equilibrio pluriennale rilevante ai fini dell’art. 33
del d.l. n. 34/2019 è funzionale ad attestare la sostenibilità “in
concreto” dei maggiori oneri di personale - a struttura permanente ed
obbligatoria – che l’Ente intende innestare nel bilancio.
Diversamente da quanto ritenuto dall’odierno ricorrente, l’equilibrio
prospettico richiesto dalla norma all’esame rappresenta una
fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri
allegati al bilancio ai sensi del d.lgs. n. 118/2011.
Ai fini della norma in esame, ciò che rileva è l’“equilibrio sostanziale”
26 del bilancio, non limitato al formale pareggio contabile tra entrate e
spese, ma esteso a considerare la complessiva situazione finanziaria,
economica e patrimoniale dell’Ente (postulato n. 15, all. 1 d.lgs. n.
118/2011).
In questa prospettiva l’armonica simmetria – in chiave dinamica e
sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a
soddisfare i bisogni della collettività, non può prescindere dalla
valorizzazione di tutti i fattori potenzialmente perturbanti, ivi incluso
lo stato e l’andamento prospettico dell’indebitamento e delle
eventuali passività applicate agli esercizi futuri (cfr., ex pluribus, Corte
cost., sentenza n. 274 del 2017). Inoltre, per specifica previsione della
norma, tale condizione di equilibrio “sostanziale” deve essere oggetto
di apposita “asseverazione” da parte dell’Organo di revisione.
Infatti, ciò che viene in rilievo – come condizione di “sbarramento” –
non è l’equilibrio sostanziale “in sé”, ma la circostanza che la sua
sussistenza sia stata oggetto di verifica ed “asseverazione” da parte
dell’Organo di revisione.
Si tratta di requisiti essenziali, che non ammettono equipollenti, né in
senso soggettivo, né oggettivo.
Il requisito oggettivo riguarda la peculiare “forma” con cui il giudizio
deve essere espresso, e cioè l’atto di asseverazione, la cui solennità
implica il massimo grado di certezza dei riscontri effettuati.
È la stessa legge, infatti, a stabilire un ordine di graduazione della
“forma” dell’atto, differenziandola in base alla diversa natura ed al
diverso scopo del giudizio richiesto.
27 Come ha già avuto modo di evidenziare la giurisprudenza contabile,
il “parere”, la “relazione”, la “certificazione” e l’”asseverazione” non
sono strumenti tra loro “interscambiabili” (cfr., ex pluribus, Sez. reg.
Emilia Romagna delibera n. 229/2021/PRSE).
A ciascun “canovaccio” corrisponde una differente “sostanza” delle
verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento.
Nel caso di specie, l’atto di asseverazione è funzionale a creare
affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell’Ente, in
previsione dell’innesto, sul bilancio, dell’ulteriore spesa di personale
a tempo indeterminato.
A tale fine, l’atto di asseverazione comporta la pregiudiziale
validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base
del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del
giudizio stesso.
Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza,
includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l’equilibrio del bilancio.
In questa prospettiva, assume valore dirimente la verifica della
sussistenza, sufficientemente sicura, non arbitraria ed irrazionale, di
adeguate coperture economiche con riguardo alla complessiva mole
di oneri incidenti sul bilancio anche negli esercizi a venire (cfr., ex
pluribus, Corte cost. n. 48/2019).
Si ricorda al riguardo che l’art. 81, comma terzo, della Costituzione,
costituisce garanzia costituzionale degli «equilibri economico-
finanziari» anche delle Regioni (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 39 del
2014) in quanto “clausola generale” in grado di colpire tutti gli effetti
28 perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile (cfr., ex pluribus,
Corte cost., sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 274 del 2017 e
n. 106/2021).
L’atto di asseverazione si pone all’esito di una complessa attività di
verifica che vede coinvolto anche l’Ente e, per esso, i soggetti all’uopo
incaricati, nella “mappatura” di tutti gli elementi, circostanze e fattori
funzionali a “misurare” la condizione di equilibrio “sostanziale” e
prospettico dell’Ente.
Si tratta di un atto “infungibile”, che non può essere derivato o
assunto da altri atti o circostanze (cfr. Corte dei conti, Sezione
Autonomie, delibera n. 2/2016/QMIG, in tema di doppia
asseverazione dei rapporti debiti-crediti con enti strumentali e società
partecipate).
Il perimetro temporale dell’equilibrio prospettico da asseverare non è
determinabile “in astratto”, come invece ritenuto dalla Sezione
regionale (5 anni) e dall’odierno ricorrente (3 anni).
Esso dipenderà dalla proiezione nel tempo dei “fattori” che lo stesso
Organo di revisione reputerà di inserire nella disamina, in quanto
incidenti – in concreto o con ragionevole possibilità – sulla tenuta
degli equilibri sostanziali dell’Ente.
Ferma restando la durata minima triennale, perché coincidente con la
struttura stessa del bilancio di previsione, la sua verifica prospettica
dovrà estendersi a considerare tutti i “fatti”
– di natura finanziaria,
economica e patrimoniale - conosciuti e conoscibili alla data
dell’asseverazione, suscettibili di incidere sulla tenuta prospettica
degli equilibri.
Ed è proprio in ragione di tale circostanza che il legislatore ha
individuato nell’Organo di revisione, il soggetto incaricato di rendere
il giudizio richiesto.
Si tratta, infatti, di un organo di controllo indipendente ma
funzionalmente prossimo all’Ente.
È incaricato, per legge, di conoscere, in via concomitante e
continuativa, la complessiva situazione finanziaria, economica e
patrimoniale dell’Ente, anche in via prospettica.
La “diligenza” che gli si richiede è di tipo “qualificato” ai sensi del co.
2, dell’art. 1176 cod. civ., concernendo «l’adempimento di obbligazioni
relative all’esercizio di un’attività professionale, e cioè, di un’attività
caratterizzata, in via di principio, da quei connotati di abitualità,
sistematicità e continuità (…)» (cfr., ex pluribus, Corte cass., sentenza n.
14664/2015).
Si tratta di una diligenza “tecnica” in quanto parametrata alle regole
dello specifico settore in cui opera, individuandone il “grado” di
competenza e, quindi, di responsabilità.
Un atto di asseverazione basato su dati, elementi o fattori non veritieri
o attendibili viene meno allo scopo della norma (creare affidamento)
con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di
responsabilità del soggetto asseveratore.
3.4. Nel caso all’esame, dai documenti in atti, tale atto asseverazione
risulta “mancante”.
Come già anticipato nella parte in fatto, la Regione Lazio ha ritenuto
30 soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019,
sulla base del parere dell’Organo di revisione sul progetto di legge
regionale del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2020-2022 e 2021–2023 nel cui ambito aveva dichiarato che “il bilancio
di previsione (…) soddisfa i parametri di equilibrio di bilancio, così come
previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”
Per quanto sopra rilevato, la mancanza – nell’esercizio 2020 – del
suddetto atto di asseverazione preclude in sé il ricorso al parametro
normativo di cui all’art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019 ed è assorbente
rispetto a qualsiasi valutazione nel merito, circa la sussistenza o meno
nel caso concreto di una situazione di equilibrio “sostanziale”.
In questa prospettiva, anche nel caso di esito positivo della verifica
della Sezione regionale, la mancanza dell’atto di asseverazione
dell’Organo revisione avrebbe comunque precluso l’accesso al nuovo
parametro di calcolo.
Come già rilevato, infatti, la norma non ammette “atti” o
“valutazioni” equipollenti, né in senso oggettivo né soggettivo.
Solo in presenza ed alla luce del suddetto atto di asseverazione
poteva, quindi, essere attivato il riscontro di questa Corte in merito
alla completezza e correttezza dell’attività di verificazione svolta
dall’Organo di revisione ai fini del giudizio richiesto.
Fermo quanto sopra, si ritiene comunque opportuno formulare – in
via incidentale - le seguenti precisazioni.
In primo luogo, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’odierno ricorrente, l’aver avviato un percorso di risanamento non
31 può essere inteso, come non è stato inteso dalla Sezione regionale,
come “dimostrazione” in sé della sussistenza dell’equilibrio
pluriennale richiesto ai fini della norma in esame.
Il percorso verso il riequilibrio evidenzia, al contrario, lo stato di
fragilità del bilancio in questione perché “impegnato” a recuperare
disavanzi pregressi e, al contempo, a soddisfare i bisogni della
collettività.
In questo contesto, l’incremento di oneri di natura “strutturale e
perpetua”, come quelli per spesa di personale a tempo indeterminato,
rappresenta in sé un fattore di rischio per la tenuta prospettica degli
equilibri di bilancio.
Se a tale circostanza si aggiunge la consistente mole di oneri destinati
ad incidere sul bilancio della Regione Lazio a partire dal 2023 per €
352 milioni ed a rate crescenti sino al 2045 ed lo straordinario livello
del debito (pari a circa 23 miliardi al 31 dicembre 2020), emerge
evidente come, nel caso di specie, ai fini di dimostrare la sostenibilità
finanziaria della spesa, venga in rilievo proprio la dimostrazione della
capacità di copertura economica delle spese di personale che si
intende innestare nel bilancio, avendo riguardo alla complessiva
situazione debitoria dell’Ente almeno sino al 2045.
Si evidenzia, inoltre, che all’esito del giudizio di parifica oggetto di
odierno sindacato, la Sezione regionale ha riscontrato residui attivi
insussistenti, la sottostima del fondo passività potenziali, la
sottostima del fondo crediti dubbia esigibilità, tutti i fattori che hanno
comportato una alterazione “per eccesso” dell’effettiva capacità di
32 spesa dell’Ente.
In tale ottica, ai fini dell’asseverazione in questione, l’Organo di
revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta
degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a
rappresentarli nella loro interezza e significatività.
Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo – oltre agli oneri da
restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale –
tutti gli ulteriori elementi reputati “utili” dall’Organo di revisione, tra
cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali
ovvero la valutazione – in termini di grado di esigibilità - degli
ulteriori residui attivi conservati nel bilancio.
Il tutto avendo riguardo al “grado” di sufficiente certezza delle
correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle
componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non
solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel
necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus,
Corte cost. n. 6 del 2017).
A tale fine, assume rilievo sostanziale anche la “contestualità” della
copertura finanziaria rispetto agli oneri innestati o che s’intende
innestare.
In quest’ottica, è l’Organo di revisione a dover valutare, in prima
battuta, l’aleatorietà o meno di una copertura finanziaria derivante
dall’abolizione di agevolazioni o esenzioni sull’addizionale IRPEF ed
IRAP, nel caso in cui tali fonti di entrata siano fatte discendere da una
manovra finanziaria “ipotizzata” e, quindi, essa stessa incerta nell’ an
33 e nel quando.
Il tutto senza dimenticare che «il miglior rapporto tra equilibrio del
bilancio e buon andamento dell’azione amministrativa risiede in un
armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il minor impiego
possibile delle risorse acquisite mediante i contributi e il prelievo fiscale; in
sostanza, un ottimale rapporto tra efficienza ed equità.» (cfr., ex pluribus,
Corte cost., sentenza n. 244 del 2017).
3.5. Alla luce di quanto sopra, pertanto, nell’esercizio 2020, in
mancanza dell’atto di asseverazione dell’Organo di revisione
sull’equilibrio pluriennale richiesto ai sensi dell’art. 33, co. 1, del d.l.
n. 34/2019, la Regione Lazio non avrebbe potuto incrementare la
spesa di personale a tempo indeterminato nella misura consentita dal
suddetto parametro di calcolo, dovendo limitare la propria capacità
di spesa in base alla diversa regola del turn over al 100%, nei termini
di cui all’art. 3, co. 5 e ss. del d.l. n 90/2014.
Il tutto fermo restando il rispetto del “persistente” vincolo
complessivo di cui al co. 557-quater, dell’art. 1 della l. n. 296/2006, non
derogato, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 6 del d.m. del 3 settembre
2019, per mancanza dell’accesso al parametro normativo
presupposto.
Il riscontro delle suddette poste passive “eccedentarie” ridonda
inevitabilmente sulla corretta determinazione del risultato di
amministrazione, nella misura in cui registra, nella parte libera (lett.
A del prospetto dimostrativo) residui passivi privi di copertura
normativa, con conseguente incisione, per difetto, della sua parte
34 disponibile (lett. E del prospetto dimostrativo).
Al riguardo, si evidenzia che secondo il decisum, la mancata
applicazione del parametro di cui all’art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019
ha comportato, in via automatica, l’accertamento di poste passive
illegittime per sforamento della regola del turn over al 100% per
l’importo corrispondente al complessivo incremento di spesa per
personale a tempo indeterminato impegnato nel 2020, rispetto al 2019,
e cioè circa 21 milioni.
Nel decisum non viene evidenziato, né argomentato aliunde, il nesso,
ed i correlati riscontri, tra parametro normativo applicato (regola del
turn over al 100 per cento) e quantum di poste illegittime accertate in
violazione di tale “specifico” parametro. Si ricorda, in proposito, la
differenza ontologica tra il parametro di cui all’art. 33, co. 1, del d.l. n.
34/2019 (seguito dalla Regione) e quello di cui all’art. 3, co. 5 e ss. del
d.l. n. 90/2014 (applicato dalla Sezione).
Il primo è basato sul valore soglia della complessiva spesa di
personale a tempo indeterminato, mentre il secondo si applica alle
sole nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo
il diverso criterio del budget assunzionale.
Per l’effetto, in assenza di specifico accertamento da parte della
Sezione regionale e di correlata specifica doglianza da parte
dell’odierno ricorrente, questo Giudice non può che limitarsi ad
evidenziare tale circostanza, segnalando la necessità che, con
riguardo alla “quantificazione” delle voci riscontrate come illegittime,
venga evidenziato, nel decisum, il “nesso”, in termini di riscontro, tra
35 parametro normativo applicato - illegittimità contestata - e relativi
effetti e quantificazioni a valere sul bilancio e sui correlati saldi.
4. Passando ad esaminare la seconda doglianza dell’odierno ricorso si
osserva quanto segue.
Con il punto n. 4.3 del dispositivo, la Sezione regionale ha negato la
parifica della parte vincolata del risultato di amministrazione (Fondi
vincolati” di cui alla “Riga C”), «nella parte in cui non contabilizza in
aumento almeno € 236.825.621,41 per impropria destinazione di una parte
del c.d. extragettito di cui all’art. 2, co. 6, del d.l. n. 120/2013».
Secondo le verifiche effettuate, per effetto della manovra fiscale 2020,
su un ammontare complessivo di € 640.762.000,00 di risorse
svincolate, in quanto eccedenti quelle necessarie a coprire il suddetto
disavanzo (c.d. extragettito), l’importo di € 236.825.621,41 sarebbe
stato utilizzato per il pagamento dei mutui sanità non riferibili ai d.l.
n. 35/2013 - d.l. n. 66/2014 e, quindi, in violazione della norma-
vincolo.
Ai sensi di tale disposto normativo, infatti, le risorse derivanti
dall’extragettito possono essere utilizzate solo per lo svolgimento di
servizi pubblici essenziali ovvero per l'attuazione delle disposizioni
di cui al d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla l.
n. 64/2013.
Come anticipato nella parte in fatto, la Sezione non ha aderito alle
differenti prospettazioni fornite sul punto dall’Amministrazione,
sostenendo in particolare che «da un punto di vista di regolarità contabile,
l’impiego di risorse a copertura di spesa per indebitamento non può ritenersi
36 analogo alla destinazione a servizi pubblici che in realtà vanno finanziati in
parte corrente, anzi, di fatto, sottrae risorse proprio ai servizi alla
popolazione, in quanto viene finalizzata alla copertura di debiti pregressi. Del
resto, come ampiamente evidenziato, il legislatore ha stabilito una sola
possibile destinazione a spesa per “indebitamento” ed è quella riguardante i
prestiti contratti per anticipazione di liquidità (d.l. n. 35/2013 e d.l. n.
66/2014)».
Del pari non ha ritenuto convincente la tesi secondo cui «in assenza di
oneri relativi alle anticipazioni di liquidità, sia possibile considerare del tutto
svincolati i fondi in esame».
Viene, in proposito, affermato che «la destinazione stabilita dalla legge
resterebbe, infatti, quella residua dei servizi pubblici essenziali (nei quali,
come illustrato, non rientrano i pagamenti di mutui). Benché vi sia una legge
regionale (l.r. n. 2/2013) che interviene sul finanziamento per anticipazioni
di liquidità, ciò non può ritenersi sufficiente a superare un vincolo di legge
statale. Né appare elemento significativo il fatto che, al momento attuale, sia
sospeso il pagamento della quota capitale delle anticipazioni di liquidità,
poiché tale pagamento è rinviato e non eliminato».
4.1. Avverso tale decisum, l’odierno ricorrente lamenta l’erronea
applicazione dell’art. 2, co. 6, del d.l. n. 120/2013.
In particolare, la Regione ritiene che alla lettura del “dato letterale”
della norma, debba preferirsi una interpretazione attenta a coglierne
il profilo sostanziale, e cioè quello di impedire l’impiego
dell’extragettito per finalità che comportino un incremento della
spesa.
37 Viene ritenuto, in particolare, che sotto il profilo del giudizio di
parifica sia ininfluente la decisione di utilizzare tali risorse per ridurre
il debito regionale esistente, non comportando maggiore spesa (anzi
riducendola) e comunque inerendo al rapporto tra organi elettivi e
cittadini.
In tale ottica, secondo l’ente, la Sezione avrebbe dovuto utilizzare la
diversa formula decisoria della “parifica con riserva”, e ciò in quanto
si assume che il ricorso alle risorse dell’extragettito non “possa mai
incidere sull’attendibilità dei saldi e/o pregiudicare l’equilibrio”.
L’Ente lamenta, infine, l’effetto paradossale derivante dall’attuazione
del decisum, in quanto incrementando la parte vincolata del risultato
di amministrazione, sarebbe costretta a coprire il maggiore disavanzo
con una manovra di pari importo azionando la leva fiscale.
4.2. Le doglianze risultano infondate, per i seguenti motivi.
Ai sensi dell’art. 2, co. 6, del d.l. 120/2013 viene prevista la facoltà, a
decorrere dal 2013, alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni
dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del
programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai
competenti tavoli tecnici, un disavanzo sanitario, di competenza del
singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al
gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, di
ridurre le maggiorazioni sulle aliquote dell'addizionale regionale
all'IRPEF e dell'IRAP, ovvero di destinare il relativo gettito a finalità
extra-sanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici
essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 35/2013,
38 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 64/2013, in misura tale da
garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito
pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel
medesimo biennio.
Il primo scopo della norma è quello di consentire, a determinate
condizioni, la riduzione della pressione fiscale, e ciò quale principio
cardine della sana gestione finanziaria della res pubblica, per effetto
del quale i bisogni della collettività devono essere soddisfatti con il
minor sacrificio richiesto.
Nel caso in cui si decida di non optare per tale facoltà, vengono
specificamente individuate le diverse destinazioni di tale “surplus del
gettito” (c.d. extragettito), e cioè lo svolgimento di servizi pubblici
essenziali e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l.
n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 64/2013.
Tali vincoli rispondono al principio di coordinamento della finanza
pubblica e non possono essere derogati o elusi, né mediante legge
regionale, né mediante fonti di natura secondaria, né attraverso
interpretazioni a “maglie larghe “.
Il legislatore ha operato, infatti, un razionale bilanciamento degli
interessi da tutelare, autorizzando l’utilizzo di tali risorse per finalità
extra sanitarie purché destinate ai sopra citati fini.
Nel caso all’esame, è emerso – per tabulas - che con la manovra
finanziaria regionale per l’esercizio 2020, l’extragettito, pari a
complessivi € 640.762.000,00 è stato utilizzato, per l’importo di
€ 236.825.621,41 per il pagamento di oneri finanziari diversi da quelli
39 consentiti dalla norma.
Dai documenti in atti (Relazione, cap. 4.3, tab.44) risulta che tale
importo è stato utilizzato per il pagamento, sorte capitale ed interessi,
della rata di ammortamento relativa all’emissione obbligazionaria
finalizzata alla ristrutturazione dell’operazione denominata
“SAN.IM” e per la quota capitale e interessi dei canoni di locazione
connessi alla suddetta operazione; per la quota interessi del mutuo
ventennale con la Cassa depositi e prestiti finalizzato alla copertura
dei disavanzi sanitari anno 2000; nonché per gli interessi della rata di
ammortamento relativa alla contrazione di prestiti con il MEF diversi
da quelli di cui al d.l. n. 35/2013.
In proposito le argomentazioni fornite dall’odierno ricorrente per
sostenere il legittimo utilizzo di tali risorse a valere sulla “norma-
vincolo”, risultano prive di pregio.
La regione, in particolare, sostiene che l’importo di € 236.825.621,41 è
stato impiegato per ridurre gli oneri finanziari del servizio del debito
del settore sanitario, essendo stati contratti negli esercizi precedenti
mutui per far fronte a spese di funzionamento del servizio sanitario
regionale, riferibili all’acquisto di beni e servizi.
In quest’ottica, secondo l’odierno ricorrente, all’interpretazione “del
dato letterale” offerta dalla Sezione deve preferirsi “una lettura attenta
a cogliere il profilo sostanziale dell’art. 2, co. 6, del d.l. n. 120/2013, di
impedire l’impiego dell’extragettito per finalità che comportino un
incremento della spesa, essendo per converso ininfluente sotto il profilo del
giudizio di parifica la decisione della Regione di ricorrere a tali risorse (anche
40 pro quota) per ridurre ulteriormente il debito regionale esistente”.
Il Collegio non aderisce a tale prospettazione.
In primo luogo, si ricorda che il criterio interpretativo di una norma è
“quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione
di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Solo in caso di “lacuna” si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe
(cfr. Preleggi – Capo II - art. 12 “Interpretazione della legge).
Nel caso di specie la norma c’è ed è anche molto chiara nei contenuti
e nei fini. Si osserva, inoltre, che la complessiva attività di allocazione
delle risorse pubbliche ha come fine ultimo quello di soddisfare i
bisogni della collettività.
In questo contesto, è proprio “il tenore letterale” della “norma-
vincolo” a perimetrarne la corretta applicazione.
In caso contrario, il vincolo sarebbe soggetto ad una interpretazione a
totale “geometria variabile”, suscettibile di svuotarne il precipuo
scopo.
Nel caso in esame, ciò che viene in rilievo non è l’assenza di
incremento di spesa, come sostiene l’odierno istante, ma lo
“sviamento” di risorse dalle destinazioni specificamente indicate dal
legislatore nazionale.
Diversamente da quanto ritenuto dall’Ente, le spese per servizi
essenziali rappresentano oneri ontologicamente diversi da quelli da
indebitamento. Nel primo caso si eroga un servizio alla collettività,
nel secondo si coprono debiti pregressi.
Tale circostanza non è “neutra” ai fini del giudizio sulla legalità del
41 rendiconto all’esame.
Il parametro normativo che viene in rilievo è l’art. 42, co. 1 e co. 5, del
d.lgs. n. 118/2011 ed il correlato principio contabile n. 9.2.8, lett. a)
dell’allegato 4.2.
Ai sensi del co. 1 «Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi,
fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è
accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo
esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e
diminuito dei residui passivi (..)» (enfasi aggiunte)
Ai sensi del co. 5 «Costituiscono quota vincolata del risultato di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano
un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa» (enfasi
aggiunte).
La corretta valorizzazione dei fondi vincolati, accantonati e destinati
non è, quindi, “libera” nei presupposti e negli effetti, ma deve
rispondere a precise prescrizioni di legge e dell’Ordinamento
contabile, e ciò per due ordini di ragioni.
La prima è che i “vincoli” sulle risorse rappresentano una deroga al
principio di unità del bilancio che, “insieme a quelli di integrità ed
universalità, costituisce profilo attuativo dell'art. 81 della
Costituzione” (cfr. Corte cost. sentenza n. 184/2016).
La seconda è che la loro corretta valorizzazione, essendo parte
integrante del risultato di amministrazione, ridonda inevitabilmente
sulla sua corretta rappresentazione e, in particolare, su quella
42 funzionale a dare conto della capacità di spesa effettiva dell’Ente
(risultato di amministrazione di cui alla lett. E del prospetto
dimostrativo).
Come evidenziato dal Giudice delle leggi «(..) il carattere finalistico della
deroga non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all’interno della
contabilità regionale, poiché «la natura esclusiva del vincolo di destinazione
delle risorse […] e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di
un programma [costituisce] scelta finanziaria di fondo della previsione
statale […], senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni» (sentenza
n. 38 del 2016).
Questa eccezione è riconducibile alla clausola generale in materia
contabile che garantisce l’esatto impiego delle risorse stanziate per
specifiche finalità di legge (cfr. Corte cost. sentenza n. 70 del 2012).
La corretta perimetrazione della fattispecie derogatoria risponde
proprio all'obiettivo di non alterare l'equilibrio del bilancio (cfr. Corte
cost. sentenza n. 279 del 2016).
In quest’ottica, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno
ricorrente, il giudice contabile – nell’ambito del giudizio di parifica -
riveste una specifica posizione “differenziata”.
La circostanza che il risultato di amministrazione debba riportare
nella parte vincolata i vincoli di specifica destinazione dell'entrata alla
spesa previsti dalla norma nazionalenon costituisce un’opzione, rimessa
alla volontà del decisore politico, nell’ambito della dialettica con la
collettività, ma uno specifico obbligo a cui attenersi ai fini di
predisporre un bilancio “legittimo”.
43 L’alterazione – per difetto – del risultato di amministrazione nella
parte in cui non contabilizza – tra i vincoli – il corretto ammontare di
fondi, rientra nel fulcro dell’attività di riscontro svolta nell’ambito del
giudizio di parifica.
Tale illegittimità ridonda in via automatica sul rendiconto, in termini
di sincerità dei suoi saldi e, in particolare, di quello “disponibile”, con
tutte le conseguenze a questo connesse in termini di attendibilità delle
poste contabili e di pregiudizio per l’equilibrio finanziario anche
prospettico.
Nel caso all’esame, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla
difesa regionale, non vi è alcuno spazio per la c.d. parifica con riserva.
Si precisa, per inciso, che alla luce della specifica connotazione
“dicotomica” della decisione, la “parifica con riserva” non si presenta
come un’”opzione decisoria”, ma piuttosto come “un’opzione
espressiva” atta ad evidenziare l’impossibilità, allo stato degli atti, di
addivenire ad un “riscontro” della legittimità o meno di una posta
contabile. Infine, alla luce delle doglianze formulate dall’odierno
ricorrente, si osserva che non è il diniego di parifica a provocare
l’emersione o il peggioramento di un disavanzo e, quindi, la necessità
di azionare la leva fiscale per porvi rimedio. Tale circostanza discende
in via diretta da una non corretta articolazione del bilancio, nella
misura in cui non ha valorizzato i vincoli sulle risorse, nei termini
disposti dal legislatore nazionale, con conseguente alterazione della
rappresentazione della capacità di spesa effettiva dell’Ente.
5. Essendo state trattate anche questioni nuove in giurisprudenza va
44 disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale
composizione, rigetta il ricorso. Spese compensate.